Street art: l’inquadramento giuridico di un’arte nata (spesso) al di fuori delle leggi

Di Gilberto Cavagna 


Con il termine “street art” si è soliti ricomprendere tutte le espressioni artistiche realizzate in un contesto urbano, a prescindere dalla tecnica adottata e/o dal tipo di supporto scelto dall’artista, per lo più realizzate in luoghi visibili e accessibili a chiunque; rientrano nella accezione comune di “street art” i disegni, i murales, le tag (sorta di firme graficamente a volte molto complesse), ma anche le sculture e le installazioni, mentre restano generalmente escluse tutte le opere prive di contenuto artistico, come i simboli e le scritte proprie dei simpatizzanti politici e/o dei tifosi sportivi.

Così delineate, le opere di street art sono inquadrate, giuridicamente, come opere figurative dell’ingegno e, nella misura che tali opere presentano (un grado minimo di) carattere creativo, sono tutelate - a prescindere da qualsiasi sorta di registrazione - dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e succ. mod. (la “Legge Autore”).

Nella realtà, le opere di street art risultano per lo più anonime o attribuite ad uno pseudonimo / nome d’arte (uno su tutti; Banksy); ciò, tuttavia, non pregiudica la tutela legale, poiché la protezione della Legge Autore non è subordinata alla rivelazione della identità dell’artista al pubblico, potendo sempre l’autore rivelarsi anche in un secondo momento (aspettando Banksy…).

Molte volte tali opere sono il frutto della collaborazione e dell’interazione di più autori (la c.d. crew o collettivo); in tal caso, se i singoli apporti di ciascun autore sono scindibili e distinguibili, l’attribuzione dell’opera spetta a chi “organizza e dirige la creazione” (art. 7 Legge Autore), senza pregiudizio per i diritti d’autore sui singoli contributi; se invece i singoli contributi si compenetrano reciprocamente, tutti gli artisti sono coautori e i relativi diritti sull’opera sono in comunione.

Capita spesso che un artista interagisca con l’opera di un precedente street artist, sovrapponendo (totalmente o parzialmente) la propria alla prima; comportando così non facili problemi di attribuzione dei diritti sull’opera realizzata, che dipendono anche dal consenso o meno prestato dall’artista della prima opera.

La Legge Autore riserva all’autore lo sfruttamento economico dell’opera (diritti patrimoniali, per 70 anni oltre la morte dell’autore) e la facoltà di opporsi a qualsiasi utilizzo che possa essere di pregiudizio al suo onore e alla sua reputazione (diritti morali, non soggetti ad alcuna limitazione temporale). Qualora le opere siano realizzate su commissione (anche da soggetti pubblici), il committente acquisisce di norma tutti i diritti di utilizzazione economica sull’opera, nei limiti dell’oggetto e delle finalità dell’incarico (che andrà redatto nel modo più chiaro e completo possibile).

La semplice detenzione di un’opera non comporta l’acquisizione dei diritti di sfruttamento; pertanto, il proprietario di un’opera non potrà utilizzarla o riprodurla (e, si discute, financo distruggerla; ma su questo ritorneremo); ogni eventuale utilizzo deve preventivamente essere concordato con l’artista (o, se del caso e se ne ha i diritti, con il suo gallerista). Non solo; nonostante qualunque cessione, l’artista mantiene sempre il diritto (morale) ad opporsi a qualsiasi modifica che alteri le modalità di presentazione al pubblico volute e immaginate dall’autore. Nel campo della street art potrebbe esservi ad esempio violazione di tale diritto nel caso in cui l’opera sia stata staccata dal suo supporto originale per essere esposta in un museo o posta in vendita in una galleria. Non ci sono state cause in merito ma eclatante è stato, in tal senso, in Italia, il caso dell’artista Blu, il quale ha deciso di rimuovere con vernice e scalpello tutti i suoi murales a Bologna in risposta alla possibilità che gli stessi potessero essere esposti in una mostra organizzata nelle sale del Museo della Storia della città.

Restano in ogni caso salvi i casi in cui la riproduzione, non autorizzata, risulti invece consentita poiché rientra tra le c.d. “libere utilizzazioni” previste dagli art. 70 e ss. Legge Autore, ovvero essenzialmente per uso di critica e discussione e per uso personale, sempre che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

Le opere di street art sono spesso realizzate su muri altrui, senza il consenso dei proprietari. Tale circostanza una violazione della sfera giuridica dei proprietari che potranno quindi lamentare nei confronti dell’artista, come per altro più volte avvenuto, il reato di danneggiamento della proprietà privata, di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, oltre a quello di violazione di domicilio, se ne sussistono i presupposti.

Il fatto che un’opera di street art sia creata illegalmente non sembrerebbe comunque privarla della tutela autoriale. L’eventuale, o meno, liceità dell’opera infatti non costituisce un requisito di protezione delle opere.

A prescindere dalla tutela accordata dalla Legge Autore, le opere (anche) di street art che presentano interesse artistico, sono inoltre protette anche dal Codice dei beni culturali, quale che sia la proprietà (pubblica o privata, sebbene a condizioni e con modalità diverse). Un esempio per tutti: il murales “Tuttomondo” realizzato da Keith Haring sulla parete posteriore del convento della chiesa di S. Antonio a Pisa. Ma i casi di opere tutelale come beni culturali sono (per ora) ancora pochi.


L'autore

Partner di Andersen, Gilberto Cavagna ha maturato una quasi ventennale esperienza nell’assistenza stragiudiziale e nella difesa giudiziale nel settore della proprietà intellettuale e del diritto dell’arte.

Avvocato cassazionista, è stato selezionato come arbitro della Court of Arbitration for Art dell’Aja e partecipa regolarmente come relatore a seminari e convegni su tematiche IP e diritto dell’arte. È autore di numerosi articoli e contributi per giornali e riviste in materia di proprietà intellettuale e cura da anni un blog su Linkedin e Facebook dedicato tematiche del diritto della proprietà intellettuale e dell’arte dal titolo “TIP TAP - Thoughts on intellectual property and art protection”.

Appassionato di street art, recentemente ha collaborato alla realizzazione del volume “Copyright in Street Art and Graffiti” pubblicato da Cambridge University Press.

Gilberto Cavagna, avvocato