La tutela delle opere d’arte tra diritto d’autore e di marchio. L'EUIPO e il caso Banksy

Di Gilberto Cavagna e Sofia Kaufmann


Banksy è entrato di nuovo nel mirino dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) quando lo scorso maggio la Divisione Annullamento ha cancellato per invalidità uno dei marchi registrati dalla Pest Control Office Limited, la società attraverso cui l’artista gestisce e tutela (o almeno tenta di tutelare) i suoi interessi.

Banksy, che ha fatto del suo anonimato un punto di forza, quando si tratta di copyright si trova “in difficoltà”. Infatti, sebbene la normativa in materia garantisca all’artista il diritto morale ad essere sempre riconosciuto autore della propria opera dell’ingegno e riservi all’autore l’esclusiva fruizione dei diritti di utilizzazione economica, il riconoscimento di tali diritti non può prescindere dall’altrettanto necessario riconoscimento del soggetto legittimato a goderne e disporne. Per tale motivo Banksy, che spesso è stato oggetto di mostre non autorizzate o di indebiti sfruttamenti dei suoi celebri e apprezzati lavori, ha affidato ad una società il compito di gestire i propri interessi.

Pest Control e il caso “Full Colour Black Limited”

Pest Control, che si presenta come il “genitore/tutore legale” dello street artista, ha quindi cercato di proteggerne i diritti economici registrando come marchi alcune delle opere realizzate negli anni, così da impedirne eventuali utilizzi non autorizzati, in particolar modo per merchandising. Questo escamotage però non ha tuttavia né impedito a terzi di sfruttare le opere più iconiche di Banksy né convinto le autorità dell’EUIPO, che, per la seconda volta negli ultimi anni, hanno ritenuto invalido uno dei marchi registrati dalla società.

Anche in questo caso, come per la registrazione di un’altra opera di Banksy, Flower Thrower, la richiesta è stata presentata da Full Colour Black Limited (un’azienda di cartoline di auguri specializzata in immagini di street art); quest’ultima ha visto accolte le sue pretese dall’EUIPO che, con la propria recente decisione (n. 39873C) ha dichiarato nullo il marchio europeo n. 17981629 costituito dalla riproduzione di una scimmia con indosso un cartello pubblicitario, immagine ripresa dall’opera Laugh Now But One Day I’ll Be in Charge.

La richiedente aveva basato la sua pretesa sulla circostanza che la registrazione del marchio fosse avvenuta in mala fede. A supporto della mala fede, la Full Colour Black aveva sostenuto che Banksy avesse creato l’immagine rappresentata nel marchio solamente per un’opera d’arte, senza mai utilizzarla per i beni e i servizi per i quali era stata invece chiesta la registrazione, e che l’opera di street art era originariamente apparsa in un luogo pubblico dove chiunque poteva fotografarla e la sua immagine era stata ampiamente utilizzata e apposta su diversi prodotti immessi in commercio da terzi; il tutto al solo fine di bypassare la legge in materia di copyright, per altro bistrattata dall’artista in precedenza (che aveva sostenuto che “copyright is for losers” nel suo libro Wall and Piece).

L’EUIPO ha ritenuto che - posta l’innegabile coincidenza di interessi tra la società titolare del marchio e l’artista Banksy - il marchio europeo contestato fosse stato depositato affinché Banksy potesse vantare dei diritti legali sul segno, dal momento che non poteva fare affidamento sui diritti d’autore, e ciò era assolutamente in contrasto con la funzione propria del marchio, che serve invece a identificare e commercializzare beni e servizi immessi sul mercato, ed ha pertanto dichiarato nullo il marchio in quanto registrato in mala fede.

La Divisione annullamento ha scelto invece di non pronunciarsi sulla registrabilità delle opere d’arte come marchi, dal momento che ha ritenuto che la presenza della registrazione in mala fede assorbisse ogni altra questione, limitandosi ad affermare che i diritti d'autore e i marchi in generale non devono escludersi, ma garantiscono diritti e rimedi diversi.

L’EUIPO e gli sviluppi futuri

Vedremo, dunque, quali saranno i futuri sviluppi - dal momento che altri marchi registrati dalla Pest Control sono stati oggetto di richieste di cancellazione (ancora in esame) sempre perpetrate dalla Full Colour Black - e se Banksy riuscirà a persuadere l’EUIPO della legittimità delle sue registrazioni.

Nel frattempo sul sito di Pest Control è apparso il seguente e inequivocabile messaggio: “You are welcome to use Banksy’s images for non-commercial, personal amusement. Print them out in a colour that matches your curtains, make a card for your gran, submit them as your own homework, whatever. But neither Banksy or Pest Control licence the artist’s images to third parties. Please do not use Banksy’s images for any commercial purpose, including launching a range of merchandise or tricking people into thinking something is made or endorsed by the artist when it isn’t. Saying “Banksy wrote copyright is for losers in his book” doesn’t give you free rein to misrepresent the artist and commit fraud. We checked”.


L'autore

Partner di Andersen, Gilberto Cavagna ha maturato una quasi ventennale esperienza nell’assistenza stragiudiziale e nella difesa giudiziale nel settore della proprietà intellettuale e del diritto dell’arte.

Avvocato cassazionista, è stato selezionato come arbitro della Court of Arbitration for Art dell’Aja e partecipa regolarmente come relatore a seminari e convegni su tematiche IP e diritto dell’arte. È autore di numerosi articoli e contributi per giornali e riviste in materia di proprietà intellettuale e cura da anni un blog su Linkedin e Facebook dedicato tematiche del diritto della proprietà intellettuale e dell’arte dal titolo “TIP TAP - Thoughts on intellectual property and art protection”.

Appassionato di street art, recentemente ha collaborato alla realizzazione del volume “Copyright in Street Art and Graffiti” pubblicato da Cambridge University Press.

Gilberto Cavagna, avvocato